OLI 279: COSTITUZIONE ITALIANA – Evoluzione dell’art. 33

Il 19 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
L’istruzione è un bene sociale.
È dovere dello Stato organizzare l’istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.
L’insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.
Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All’istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali.
Il 23 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo (l’articolo non è completo in quanto la discussione di alcune sue parti è stata rimandata):
L’arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.
Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l’adempimento dei compiti sociali.
L’istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.
Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato.
Il 24 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo quale seconda parte di un articolo la cui prima parte discussa in seguito non viene approvata:
«alle scuole e agli alunni di esse parità di trattamento nei confronti di quelli delle scuole statali».
Approva inoltre il primo comma dell’articolo:
«Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti di educazione».
Non essendo stata approvata la prima parte del secondo comma dell’articolo, al termine della seduta il Presidente «invita i relatori a rifondere completamente l’articolo, sia pure tenendo conto degli orientamenti manifestatisi nel corso della discussione».
Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.
Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:
Art. 6.
Diritto all’istruzione.
«L’istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l’istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L’insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All’istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».
Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l’organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».
Tale testo viene inserito dopo il comma terzo dell’articolo approvato il 23 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:
L’arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.
Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l’adempimento dei compiti sociali.
L’istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.
Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l’organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza.
Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato.
Approva inoltre il seguente articolo:
La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.
Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi.
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 27
L’arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d’educazione.
Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.
La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.
Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.
Il 29 aprile 1947 l’Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato.
Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicura ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la loro conclusione e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l’onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che al quinto comma manca una “o” (prima delle parole “per la loro conclusione”) a causa di un errore di stampa, e che al quarto comma è stato chiesto e approvato di tornare alla dizione «deve assicurare» invece di «assicura ».
Testo definitivo dell’articolo:
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

da La nascita della Costituzione, a cura di Fabrizio Calzaretti
(a cura di Aglaja)