OLI 303: COMUNICAZIONE – “Cacocromie” elettorali
Legge sulle affissioni elettorali, n. 212 del 4 aprile 1956, art. 4, comma 4: Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. La legge del 1956 probabilmente non contemplava che nel 2011 la cortesia del Comune di pulire gli spazi elettorali prima della loro messa in opera sarebbe venuta meno, e che quindi ci sarebbe stata una stratificazione di cartelli di precedenti elezioni, di diverso credo politico, in svariate condizioni di putrefazione grafica, al punto di rendere inefficace l’affissione dei cartelli “regolari”: appunto una cacocromia, un’accozzaglia di colori. Sono certo che un Procuratore della Repubblica avrebbe da dire sulla capacità del Comune di Genova di rispettare tale normativa in quello che dovrebbe esserne lo spirito: la trasparenza della competizione elettorale. Situazione riflesso del grande stato di disordine dei servizi tecnici del Comune, insieme agli autobus e a tutto il resto. Bisognerà ricordarsene alle prossime elezioni: verba volant, scripta manent.
(Stefano De Pietro)