Migranti – Soggiorno e occupazione: un legame da sciogliere

Quando un lavoratore immigrato perde il lavoro e non ne trova un altro entro sei mesi perde il permesso di soggiorno col risultato che l’immigrato resta in Italia da irregolare o da “clandestino” come alcuni usano dire. Questo legame tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno è auto lesivo: non danneggia solo gli immigrati, ma gli stessi interessi italiani.
La sospensione del rapporto lavoro/permesso in questa fase di crisi è stata sollecitata sia dai sindacati (in particolare dalla CGIL), sia dalle associazioni dei datori di lavoro interessati a ripartire, finita la crisi, con lavoratori già formati professionalmente e che conoscono la lingua e il sistema italiano.


In alcune città come Verona, Pavia e Treviso, ci sono state delle intese informali con le questure per raddoppiare la durata del permesso di soggiorno del disoccupato da 6 mesi a 12 mesi.
La circolare del Ministero dell’Interno del 06 maggio 2009, stabilisce invece che il permesso di soggiorno per attesa occupazione da rilasciare all’immigrato che perde il lavoro non può essere superiore a sei mesi. Occorre modificare la normativa ed è in contraddizione con la convenzione OIL n. 143/75, ratificata dall’Italia, che dispone (art. 8) che “il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno”.
Inoltre il disoccupato italiano usufruisce di ammortizzatori sociali (disoccupazione ordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, indennità di mobilità) per periodi che vanno da 6 fino a 24, 36 e 48 mesi. Il disoccupato straniero invece ne può usufruire di fatto solo per sei mesi, mentre gli articoli 8 e 9 della Convenzione OIL prevedono che il suo trattamento sia parificato a quello di un italiano.
La Convenzione impegna infatti gli Stati firmatari ad abrogare o modificare qualsiasi disposizione legislativa, disposizione o prassi amministrativa incompatibili con i propri contenuti: occorre quindi che il permesso di soggiorno per attesa occupazione abbia durata pari almeno a quella degli ammortizzatori sociali previsti: ad esempio 24 mesi in caso di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione e riconversione aziendale.
(Saleh Zaghloul)