Infortuni nel tempo – Infortunio TIS: la sentenza

Torniamo sull’infortunio avvenuto il 9 marzo del 2004 su un viadotto della A10, di cui già abbiamo parlato in OLI 188 e 194, per dare conto delle motivazioni – ora pubblicate – della sentenza del giudice Lepri, che aveva ritenuto penalmente responsabili dell’accaduto il Direttore del primo Tronco della società Autostrade, il Direttore dei lavori della ditta TIS che eseguiva i lavori, e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori della ditta Spea.
Ricordiamo che il lavoratore fu investito da un camion mentre sistemava le luci di un cantiere su un viadotto della autostrada A10. Il lavoro avveniva in regime di sola riduzione di carreggiata, anziché di chiusura di carreggiata e deviazione del traffico, come era stato previsto dal Piano di sicurezza e di coordinamento e dal contratto di appalto.
Tra le molte considerazioni del giudice ne sintetizziamo due.


La norma violata e causa dell’infortunio, dice il giudice, è un articolo di una legge antica, del 1955 (per la precisione, art. 15 del DPR 347/55) che impone “di garantire al lavoratore sul luogo di lavoro uno spazio tale da consentire il normale movimento in relazione al lavoro da compiere”. Questa norma, sottolinea la sentenza, va interpretata “nel senso che ciascun lavoratore … deve avere a disposizione uno spazio tale da consentirgli di muoversi normalmente, e pertanto senza restrizioni e movimenti innaturali, al fine di scongiurare eventi di danno… anche in considerazione dei prevedibili cali di attenzione in cui ciascun dipendente può incorrere”. Aggiungendo che “in nessun modo la semplice riduzione di carreggiata avrebbe potuto garantire il rispetto di questa norma”
Il Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto anteriormente alla indizione della gara d’appalto, “prevedeva espressamente che ogni fase lavorativa si svolgesse tra le ore 21 e le ore 6 della mattina successiva in regime di totale chiusura della carreggiata”. Successivamente però il Piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta TIS, aggiudicataria della gara, introduceva una variazione: tra le ore 21 e le ore 22, per le attività di allestimento del cantiere, si sarebbe potuta adottare la mera riduzione di carreggiata. A monte di questo cambiamento le pressioni esercitate dalla società Autostrade, tramite la ditta SPEA, per limitare il più possibile il periodo di chiusura del traffico senza dovere prolungare la durata dell’appalto.
Niente fatalità, niente inevitabilità, niente colpe buttate sulle spalle di chi si è fatto male: se si fosse rispettata una vecchia legge, se le esigenze del traffico autostradale non fossero state fatte prevalere “su quella primaria di tutela dei lavoratori sulla base del criterio della massima fattibilità possibile”, se ciascuna delle figure coinvolte “avesse agito conformemente alla previsione normativa fonte dei suoi obblighi”, l’infortunio non si sarebbe verificato. Punto.
(Paola Pierantoni)