Codice della Strada – Medico di fiducia o delatore?

E’ allo studio in Parlamento un disegno di legge per la riforma di alcuni articoli del codice della strada. Nel disegno, si dice all’art. 21 comma 1 bis che il medico (quindi: qualsiasi medico) che venga a conoscenza in modo documentato di una patologia che determini diminuzione o pregiudizio (NB: anche solo pregiudizio) della idoneità alla guida di un suo assistito, debba segnalarlo al Ministero dei Trasporti.


L’ elenco delle patologie che prevedano l’obbligo di denuncia non è stato ancora stabilito, ma, sulla scorta di precedenti esperienze, è facile immaginare che possano essere ricomprese malattie a larga diffusione, come il diabete o l’uso di psicofarmaci per stati ansioso depressivi. Si ritiene che questa parte del disegno di legge minacci seriamente il rapporto di fiducia fra curante e paziente e che inevitabilmente comporterà il rischio che siano taciuti sintomi da parte degli assistiti per paura di essere denunciati. E’ anche possibile che aumenti il già alto numero di denunce a carico dei medici: per ogni incidente automobilistico, nel sospetto che possa essere stato causato da patologia del conducente, scatterà l’accertamento anche per il curante. Lo stato, per legge, è già a conoscenza di tutti i motivi di ricovero per qualsiasi tipo di patologia (DRG) e a quali pazienti si prescrivano antiepilettici, antidepressivi, antidiabetici e via dicendo. Per quale motivo il Ministero dei Trasporti non attinge a questi dati? Problemi con il garante della Privacy? E pensa davvero di poter superare l’ostacolo obbligando i medici a far da delatori? Esiste già una visita medica per conseguire l’idoneità alla guida: sarebbe opportuno agire e legiferare per renderla più accurata, separando così quello che è il momento di cura dal momento di accertamenti a fini medico legali.
(Andrea Stimamiglio, Medico di Famiglia, Consigliere Ordine dei Medici di Genova)