Dall’eccesso dei concorsi altro freno ai processi

Rassegno, qui di seguito, alcune brevi riflessioni sollecitate dalla lettura del complicato sistema dei concorsi interni – con distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti – che il disegno di legge per la riforma dell’ordinamento giudiziario ha previsto quale strumento di accelerazione per il passaggio del magistrato all’esercizio delle funzioni di secondo grado e di legittimità.


Le perplessità nei confronti di un tale sistema nascono dalla considerazione che non solo esso non si giustifica con l’esigenza di un servizio efficiente ma che, se introdotto inciderà, limitandole con conseguenti questioni di costituzionalità, sulle prerogative e competenze attribuite dalla Carta Costituzionale al Consiglio Superiore della Magistratura.
Al riguardo va rilevato che, anche per la funzione giurisdizionale (all’interno della quale i magistrati si distinguono solo per funzioni), la professionalità richiesta per l’esercizio di essa si consolida e si affina attraverso la permanenza, per significativi periodi di tempo, nel ruolo al quale ciascun magistrato è assegnato.
L’abbreviazione in tali periodi di tempo con l’opportunità offerta di accelerazione di carriera attraverso il superamento di concorsi (in taluni casi per titoli ed esami ed in altri per soli titoli) sembra, in concreto, tenere in considerazione piuttosto l’interesse individuale dei singoli che non quello più generale della collettività.
E’ stato autorevolmente sostenuto dalla Sezione della Corte di Cassazione all’Associazione Nazionale Magistrati che una continua competizione concorsuale e carrieristica, quale è prefigurata dal disegno di legge, sottrarrebbe l’impegno dei magistrati al loro lavoro giudiziario.
Che il delicato, difficile, complesso ed impegnativo assolvimento delle funzioni giurisdizionali richieda capacità, professionalità e dedizione adeguate ad esso è fuori discussione così come è fuori discussione che tali qualità debbano permanere durante l’intera vita lavorativa del Magistrato.
Da ciò consegue l’esigenza – questa sì di interesse generale – che siano previsti e che siano concretamente attuati strumenti e procedure che, nel più assoluto rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di chi, sottoposto soltanto alla legge, esercita funzioni giurisdizionali, assicurino i più efficaci controlli della sua professionalità, incentrati anche sulle modalità di svolgimento della sua attività ma non sul merito delle decisioni adottate per le quali operano i rimedi processuali.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il sistema dei concorsi qui considerato o con lo sconcertante (per non dire altro) principio per cui per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso per l’accesso in Magistratura “il candidato debba essere positivamente valutato nei test psico-attitudinali all’esercizio della professione di Magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione”.
(Camillo Paroletti, avvocato)